| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 27/12/20072. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» a cui si deve attenere il soggetto gestore. 4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002 n. 179; – Istituzione dell'area marina protetta denominata “Regno di Nettuno”. b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8; c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore in merito a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia. Art. 8 - Regolamento di esecuzione e di organizzazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982. 2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonchè la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta. Art. 9 - Commissione di riserva 1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su: a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art.11, comma 2; b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento; c) il programma annuale relativo alle spese di gestione; d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta; e) gli atti e le procedure comunque incidenti sul-l'area marina protetta. Art. 10 - Demanio marittimo 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta “Regno di Nettuno”, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità: a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive; c) in zona C e in zona D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. 2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonchè delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. 3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. 4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Regno di Nettuno », previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente – Istituzione dell'area marina protetta denominata “Regno di Nettuno”. dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive. 5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 11 - Monitoraggio e aggiornamento 1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio- economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6. Art. 12 - Finanziamenti 1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, dellazonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonchè all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con uno stanziamento pari a 88.651,51, a gravare sul capitolo 1641-3 dell'unità previsionale di base 2.1.2.5 “Difesa del mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. All'onere derivante dalle spese per l'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini del-l'area marina protetta, si fa fronte con uno stanziamento pari a Euro 161.348,49, a gravare sul capitolo 7311-1 dell'unità previsionale di base 2.2.3.12 “Difesa del mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Successivamente, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore a Euro 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta, a gravare sul capitolo 1646 dell'unita previsionale di base 2.1.2.5 “Difesa del mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 13 - Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area. Art. 14 - Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta “Regno di Nettuno” si applica quanto previsto dalla vigente normativa. Roma, 27 dicembre 2007 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 97 Allegato: – Istituzione dell'area marina protetta denominata “Regno di Nettuno”. D.M. 27/12/2007 |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|